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Dal 1° Aprile 1999, con l'entrata
in vigore del Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, n.79
("Decreto Bersani") l'Italia, recependo
la direttiva europea 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica, ha
avviato il processo di liberalizzazione del settore.
In base a tale Decreto ai clienti idonei viene riconosciuta
la facoltà di scegliere da chi comprare, in
Italia o all'estero, l'energia elettrica.
> Quali sono i clienti che
possono accedere al mercato libero?
Le soglie di consumo in base alle
quali si può accedere al mercato libero dell’energia
elettrica sono stabilite dal Decreto Bersani e successivamente
modificate dal Decreto Letta.
> Qual e' la modalita' di riconoscimento
per qualificarsi come cliente idoneo?
Dal 1 gennaio 2000 hanno
diritto alla qualifica di clienti idonei:
• i clienti finali il cui consumo, misurabile
in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato,
nell'anno precedente, non inferiore a 20 GWh;
• le imprese costituite in forma societaria,
i gruppi di imprese, i consorzi e le società
consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli
componenti, non inferiore a 20 GWh, e i cui consumi,
ciascuno della dimensione minima di 1 GWh su base
annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici
atti di programmazione regionale, esclusivamente nello
stesso comune o in comuni contigui.
Dal 1 gennaio 2002 hanno diritto alla qualifica di
clienti idonei:
• i clienti finali il cui consumo, misurabile
in un unico punto del territorio nazionale, sia risultato
nell'anno precedente non inferiore a 9 GWh;
• le imprese costituite in forma societaria,
i gruppi di imprese, i consorzi e le società
consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli
componenti non inferiore a 9 GWh, e i cui consumi,
ciascuno della dimensione minima di 1 GWh su base
annua, siano ubicati, salvo aree individuate con specifici
atti di programmazione regionale, esclusivamente nello
stesso comune o in comuni contigui;
• i clienti finali il cui consumo sia risultato
nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come
somma degli stessi punti di misura.
Dal 29 aprile 2003 (il novantesimo giorno dalla cessione
da parte dell’Enel Spa di 15.000 MW di capacità
produttiva – le Genco Eurogen, Elettrogen e
Interpower) è cliente idoneo:
• ogni cliente finale, singolo o associato,
il cui consumo, misurato in un unico punto del territorio
nazionale, destinato alle attività esercitate
da imprese individuali o costituite in forma societaria,
nonché alle amministrazioni pubbliche, è
risultato, nell’anno precedente, superiore a
0,1 GWh.
La delibera AEEG 107/04, recependo la Direttiva europea
2003/54/CE, prevede che, a partire dal 1° luglio
2004, sono clienti idonei tutti gli usi "non
civili". Dal 1° luglio 2007 saranno liberalizzati
tutti gli usi.
Qual e' la modalità di riconoscimento per qualificarsi
come cliente idoneo?
Per attivare la procedura di riconoscimento della
qualifica di cliente idoneo, i soggetti aventi diritto
autocertificano il possesso dei requisiti all'Autorità
per l'Energia Elettrica ed il Gas. L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas con la Delibera
n. 20/03, ha semplificato le procedure per i clienti
finali con consumi superiori a 100 mila chilowattora
che vogliano accedere al mercato libero dell’elettricità.
Dal 29 aprile 2003 sono stati istituiti nuovi elenchi
distinti:
• Elenco dei clienti finali idonei. In precedenza
era necessaria l'iscrizione in un apposito elenco
pubblicato sul sito dell'Autorità. Per motivi
di trasparenza del mercato e a fini informativi, l'Autorità
continuerà a pubblicare un elenco dei clienti
idonei sulla base dei dati forniti dai distributori
o mediante autocertificazione resa dagli stessi interessati
all'Autorità. Ogni cliente finale potrà
decidere se apparirvi o meno. L'Autorità accerta
la sussistenza dei requisiti di idoneità, anche
in base alle dichiarazioni dei distributori relative
ai prelievi di elettricità.
• Elenchi di altri soggetti (distributori e
acquirenti grossisti, clienti esteri, consorzi e società
consortili per l'acquisto di energia elettrica, produttori).
E’ comunque da tenere presente l’obbligo
in capo a tutti i soggetti inseriti negli elenchi
di comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi,
tutte le variazioni circa fatti, stati e qualità
attestati all’Autorità ai fini del loro
inserimento nei predetti elenchi.
L'Autorità ha disposto l'obbligo per i distributori
di comunicare in bolletta a tutti i propri clienti
potenzialmente liberi la possibilità di cambiare
fornitore. I clienti idonei finali che nell'anno solare
2002 hanno avuto consumi in un unico sito superiori
a 0,1 GWh possono comunque già da ora, senza
attendere la pubblicazione sul nuovo elenco dei clienti
finali idonei, stipulare contratti di acquisto di
energia elettrica con un nuovo fornitore ed esercitare
la facoltà di recesso dal proprio distributore.
>
Un cliente idoneo può perdere la qualifica di
idoneità?
La perdita della qualifica
di idoneità avviene nel caso in cui il quantitativo
di energia elettrica effettivamente consumata nell’anno
precedente sia inferiore alle soglie di idoneità
previste dal Decreto Bersani.
>
Un cliente idoneo è obbligato ad acquistare energia
elettrica nel mercato libero?
No, un cliente idoneo, può
rimanere transitoriamente nel mercato vincolato. In
questo caso il cliente idoneo può richiedere
all'Acquirente Unico (AU) con contestuale comunicazione
(oltre a un preavviso di sei mesi) di voler restare
nel mercato dei clienti vincolati per un biennio,
rinnovabile una sola volta. Sino all'avvio della Borsa
dell'Energia inoltre i clienti idonei possono comunicare
la volontà di restare transitoriamente nel
mercato vincolato anche per un periodo inferiore al
biennio. Attualmente è in corso di approvazione
un disegno di legge che cancella tale norma consentendo
al cliente finale idoneo di rimanere indefinitamente
nel mercato vincolato.
>
Può rientrare nel mercato vincolato un cliente
idoneo che acquista energia elettrica nel mercato libero?
In mancanza di un'offerta attrattiva,
il cliente può decidere di rientrare nel mercato
vincolato; in tal caso il soggetto deve presentare
all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas (AEEG) la rinuncia alla qualifica di cliente idoneo
attraverso un'apposita dichiarazione. Tale stato è
però transitorio:il cliente idoneo può
richiedere all'Acquirente Unico (AU) di rimanere nel
mercato vincolato, al più per un biennio, rinnovabile
una sola volta. Attualmente è in corso di approvazione
un disegno di legge che cancella tale norma.
>
Da chi può acquistare energia elettrica un cliente
idoneo nel mercato libero?
Un cliente idoneo ha la possibilità,
di stipulare i contratti di fornitura con qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia
che all'estero.
>
Come vengono determinati i prezzi dell'energia elettrica
nel mercato libero?
La struttura del prezzo sul mercato
libero si articola su due componenti, legate all'energia
e al suo trasporto. Mentre il costo della componente
trasporto è stabilito dall'Autorità
per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) ed è
uguale per tutti i clienti serviti dal medesimo distributore,
la componente relativa all'energia dipende dalla proposta
commerciale di ogni fornitore.
>
Chi fattura l'energia elettrica nel mercato libero?
Il cliente finale idoneo che si
serve di un unico fornitore per il proprio fabbisogno
energetico, riceve una fattura dal proprio fornitore
di energia elettrica comprensiva del costo del trasporto
oltreché di tutti gli oneri di sistema.
I gestori delle reti sono
le figure responsabili per il trasporto dell'energia
dai punti di consegna (centrali nazionali e/o punti
di interconnessione con l'estero) sino al sito. Essi
hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti
i soggetti che ne facciano richiesta, assicurando
livelli di qualità della fornitura equivalenti
a quelli garantiti ai clienti del mercato vincolato.
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A chi si deve rivolgere un cliente del mercato libero
in caso di disservizio di rete?
Il cliente idoneo deve rivolgersi
al distributore locale a cui è allacciato il
suo sito. Il gestore della rete locale è responsabile
della qualità tecnica della fornitura stessa
anche quando non è più il fornitore
di energia elettrica del cliente idoneo.
>
Il GRTN è una società del Gruppo Enel?
Il Gestore della Rete di Trasmissione
Nazionale (GRTN) è la persona giuridica responsabile
della trasmissione dell'energia elettrica sulla rete
di trasmissione nazionale in alta tensione, indipendentemente
dalla proprietà della rete stessa. Il GRTN
è una Società per Azioni completamente
posseduta dal Ministero del Tesoro e totalmente indipendente
dal Gruppo Enel. Gli indirizzi strategici e operativi
del GRTN sono definiti dal Ministero dell'Industria.
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Chi stabilisce i criteri e i costi della rete di trasmissione
e distribuzione di energia elettrica?
L'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas (AEEG) ha determinato criteri
e corrispettivi massimi di accesso alla rete di trasmissione
e distribuzione con un apposito provvedimento (Delibera
05/04).
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